Rendiconto approvato sufficiente per il compenso dell’amministratore
Il compenso costituisce una spesa a carico del condominio ed è, quindi, una voce del relativo bilancio che necessita unicamente di approvazione in sede di deliberazione sul consuntivo
Per il riconoscimento del compenso all’amministratore è sufficiente, ferma restando la prova del conferimento dell’incarico, un rendiconto approvato dall’assemblea condominiale, atteso che detto compenso costituisce una spesa a carico del condominio ed è, quindi, una voce del relativo bilancio che necessita unicamente di approvazione in sede di deliberazione sul consuntivo.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 12579 del 4 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto in uno stabile in quel di Avellino, aggiungono che l’approvazione del rendiconto ha valore di ricognizione di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate, e tale approvazione ha da essere provata mediante l’acquisizione della relativa delibera assembleare.
In ballo, nello specifico caso, un importo di quasi 7mila e 300 euro, come da decreto ingiuntivo, a titolo di compenso per l’attività di amministratore e a titolo di rimborso di anticipazioni di cassa effettuate, a suo dire, dell’amministratore durante il suo mandato, ormai concluso.
Logica l’opposizione da parte del condominio, opposizione legittima, secondo i giudici di merito, poiché non è stato provato il credito dell’ex amministratore. Difatti, le sole produzioni utilizzabili non comprendono le ricevute delle spese asseritamente sostenute e la documentazione di supporto al rendiconto presentato dall’amministratore, indispensabile ai fini della liquidazione del relativo compenso, alla luce del Codice Civile.
Questa visione è ‘censurata’ dai magistrati di Cassazione, poiché in Appello si sono erroneamente equiparati i presupposti per il riconoscimento all’amministratore degli esborsi che egli assume di aver affrontato per conto del condominio, in adempimento del mandato conferitogli, con quelli per la liquidazione del compenso.
Per il riconoscimento del compenso all’amministratore è sufficiente un rendiconto approvato dall’assemblea condominiale. Erroneo, quindi, alla luce della vicenda in esame, ritenere che la presentazione dei rendiconti consuntivi per i periodi di tempo fra il 1997 e il 2006 sia inidonea a supportare la pretesa creditoria dell’amministratore, senza valorizzare la relativa approvazione da parte dell’assemblea condominiale che le stesse produzioni invece confermano, quantomeno per alcune periodicità di bilancio.